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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano
triennale per l'edilizia residenziale pubblica e' autorizzata
l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni,
agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire
1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata
ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le
percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un
programma di localizzazione degli interventi di ammontare non
inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree
metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di
immigrazione o di concentrazione demografica, nonche' per
investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici o di proprieta' dello Stato o degli
istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al
comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le
case popolari ed ai comuni interessati.
I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei
centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.
Il programma di localizzazione e' approvato dagli organi regionali
competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro
funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n.
108.