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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all'articolo 1
della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con
valore di legge ordinaria recanti norme per:
1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a
livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale
direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che
perseguono particolari finalita' di cui alla lettera a) dell'articolo
1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli
organi collegiali di cui al presente numero 1) saranno finalizzati
all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli specialisti
che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico,
socio-psico-pedagogico e dell'orientamento e, nel consiglio di
circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per
la rappresentanza dei genitori si dovra' tener conto della situazione
degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio
nazionale, consentendo anche la partecipazione del rappresentante
legale degli istituti che ospitano gli alunni;
2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della
stessa legge n. 477;
3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 della stessa
legge n. 477, che dovra' riguardare:
a) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del
personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo
alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali
italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;
b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e
la permanenza all'estero, nonche' per il rientro in territorio
metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a);
c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative
dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n.
153.
Le dotazioni organiche del predetto personale sono determinate,
entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli
affari esteri, e per l'organizzazione della pubblica amministrazione,
sulla base del numero dei corsi funzionanti e degli alunni iscritti
ai corsi. Il personale docente non di ruolo che abbia prestato
servizio per due anni nello svolgimento delle predette iniziative ha
diritto ad una riserva di posti nei concorsi per l'accesso al ruolo
istituito a norma della presente lettera c);
d) l'estensione e l'adattamento delle norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alle
istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero e
all'organizzazione delle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971,
n. 153, tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali.
Le disposizioni relative alle lettere a) e b) del numero 3) del
precedente comma si riferiscono anche al personale docente di ruolo
assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere.
Le norme delegate di cui al numero 3) del precedente primo comma
saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i
Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per l'organizzazione
della pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1975
LEONE
MORO - MALFATTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE