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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori,
dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria.
Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto
comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai
professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari.
L'assegno speciale non e' cumulabile con i compensi per lavoro
straordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1975
LEONE
MORO - MALFATTI -
COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE