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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta e' autorizzato a corrispondere alle imprese
editoriali di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita da
almeno un anno anche con abbonamento postale e con diversa
periodicita', integrazioni sul prezzo della carta assegnata per il
tramite dello stesso Ente nelle seguenti misure:
a) lire 180 al chilogrammo per le prime 30.000 copie giornaliere
di tiratura dei giornali quotidiani;
b) lire 150 al chilogrammo fino a 16 pagine, lire 100 al
chilogrammo per le pagine 17ª e 18ª per le copie giornaliere di
tiratura dei giornali quotidiani da 30.001 a 60.000;
c) lire 100 al chilogrammo fino al limite massimo di 18 pagine
per le copie giornaliere eccedenti la tiratura di cui alla lettera
b);
d) ulteriori lire 20 al chilogrammo oltre alle integrazioni di
prezzo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per i giornali
editi da cooperative di giornalisti;
e) lire 50 al chilogrammo fino a 150 pagine per i giornali non
quotidiani il cui contenuto politico, sindacale, economico,
religioso, sportivo o di chiaro valore culturale sia stato gia'
riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 settembre 1951, a condizione che la loro composizione
risulti - come media annuale - almeno per la meta', di testo non
pubblicitario;
f) integrazione unitaria al chilogrammo, nei limiti di spesa
totale di 1.000 milioni, per i periodici comunque stampati e non
rientranti nei benefici di cui alla lettera e), il cui contenuto
politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo sia stato gia'
riconosciuto dal comitato consultivo interministeriale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959 e al
decreto del Ministro per le finanze 28 dicembre 1972, incaricato di
esprimere parere sul carattere dei periodici ai fini
dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno
1945, n. 386, della legge 1 agosto 1949, n. 482, e del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a
concedere contributi in ragione d'anno dell'importo complessivo di
lire 1.000 milioni a riviste di elevato valore culturale ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951 e
della legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero dei beni
culturali e ambientali, con prevalente riguardo alle riviste di
carattere scientifico.
L'Ente stesso e' autorizzato altresi' a concedere contributi in
ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 2.000 milioni
all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa che, all'entrata in
vigore della presente legge, siano gia' collegate per telescrivente -
con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - con almeno 15 quotidiani di cinque regioni,
abbiano alle loro dipendenze almeno dieci giornalisti professionisti
e quindici poligrafici ed effettuino almeno 12 ore di trasmissione al
giorno.
L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui
sopra verra' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria,
il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali
ripartendo la meta' dell'importo complessivo in parti uguali fra gli
aventi diritto e l'altra meta' proporzionalmente al numero dei
giornali collegati a ciascuna agenzia e ai notiziari specializzati
editati.
L'Ente per la cellulosa e per la carta e' inoltre autorizzato a
concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di
lire 1.000 milioni a giornali italiani all'estero, secondo condizioni
e modalita' che verranno stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per gli affari
esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato,
e per i beni culturali e ambientali, tenuto conto delle risultanze
della Conferenza nazionale della emigrazione.