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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ruolo e la relativa dotazione organica dei custodi e guardie
notturne del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze
alle antichita' e belle arti, stabiliti nella tabella B allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre
1973, n. 1186, sono fissati in conformita' della tabella allegata
alla presente legge.