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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e
ambientali di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14
dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29
gennaio 1975, n. 5, possono provvedere a quanto occorra per la
realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la
prevenzione di furti e incendi negli istituti, musei, biblioteche,
archivi e zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente
legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7,
8, 9, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni.