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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare
nell'esercizio 1974 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni
straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale
dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive
modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 9.000
milioni e di lire 720 milioni.