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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16
novembre 1962, n. 1622, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in
ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio
che, gia' di lui piu' anziano all'atto della nomina o della
promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera
per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita' in detto
grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello,
conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli
diversi o a detrazioni di anzianita' subite per le cause indicate
nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi
nello svolgimento della carriera".