Legge Ordinaria n. 18 del 03/02/1975 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1975 n. 47)
Provvedimenti a favore dei ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La    persona    affetta   da   cecita'   congenita   o   contratta
successivamente,   per  qualsiasi  causa,  e'  a  tutti  gli  effetti
giuridici  pienamente  capace di agire, purche' non sia inabilitata o
interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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