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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La persona affetta da cecita' congenita o contratta
successivamente, per qualsiasi causa, e' a tutti gli effetti
giuridici pienamente capace di agire, purche' non sia inabilitata o
interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.