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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali, adottati a Lussemburgo il 3 giugno
1971:
a) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte
di giustizia delle Comunita' europee della convenzione del 29
febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle societa' e delle
persone giuridiche, con dichiarazione;
b) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte
di giustizia delle Comunita' europee della convenzione del 27
settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con
dichiarazione.