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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3
della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, ed
integrazioni, i proprietari di tutte le unita' immobiliari comprese
in un edificio danneggiato allorquando sia disposta la totale
demolizione del fabbricato.
La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni
dalla data di notificazione all'interessato del provvedimento che
dispone la demolizione.