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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I cantieri navali che hanno beneficiato di finanziamenti concessi
ai sensi del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, con la legge 2 dicembre 1972, n. 734, possono
beneficiare delle medesime agevolazioni creditizie per nuovi
investimenti programmati sulla base dell'ammodernamento e del
potenziamento del porto di Ancona di cui alla legge 10 novembre 1973,
n. 737.
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli
istituti ed alle aziende di credito e' fissato al trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1975
LEONE
MORO - GIOIA - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: REALE