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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La ferma di leva e':
per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici;
per la Marina di mesi diciotto.
Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di
complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma
di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta
nomina nella Marina, la durata della ferma di leva e' stabilita in 18
mesi.