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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971,
n. 1222, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni ad
integrazione delle somme gia' previste dal primo comma dell'articolo
39 della stessa legge per gli anni 1974 e 1975.
Restano ferme, anche in relazione al nuovo stanziamento, le
disposizioni di cui all'ultimo comma del suddetto articolo 39 della
citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.
Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni, derivante dalla
attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del
fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1975
LEONE
MORO - RUMOR - ANDREOTTI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE