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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a reclutare
annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle
vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in
ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie
ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed
abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorita' militari.
Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal
regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo
degli agenti di custodia.
L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente
di concerto con il Ministero della difesa ed e' subordinata al
prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate.
Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie e', a tutti gli
effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale a quella
della ferma di leva per l'Esercito.
Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole
militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e
tecnico-professionale della durata di tre mesi e, successivamente,
agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti
dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli
istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.