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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e' sostituito dal
seguente:
"La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore
dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di
prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma
sanitaria".