Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e' sostituito
dal seguente:
"L'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine
pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle
guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita
nelle seguenti misure:
Personale Personale
fruente non fruente
di aggiunta di aggiunta
di famiglia di famiglia
Maresciallo maggiore, mare-
sciallo capo, maresciallo di
alloggio e gradi corrispon-
denti....................... 4.000 2.500
Brigadieri e vicebrigadieri.. 3.200 2.000
Appuntato, carabiniere e gra-
di corrispondenti........... 2.500 1.600
Allievo carabiniere e gradi
corrispondenti.............. - 600".