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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sottufficiali ed ai militari di truppa arruolati nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e
nel Corpo forestale dello Stato che contraggono la ferma di anni 3,
e' corrisposto, all'atto della nomina, un premio di L. 250.000.
Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi
menzionati al comma precedente, e' corrisposto, all'atto del
conseguimento della prima rafferma, un premio di L. 350.000 ed al
conseguimento della seconda rafferma un premio di L. 250.000.
La decorrenza dei benefici di cui ai commi precedenti e' fissata al
1 gennaio 1975.
I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto di
qualsiasi ritenuta.