Legge Ordinaria n. 206 del 06/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1975 n. 156)
Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  5  del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito
con  modificazioni  nella  legge 15 aprile 1973, n. 94, e' sostituito
con il seguente:
  "Il  primo  comma  dell'articolo  21  del decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato
dall'articolo  16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo
34  della  legge  5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17
del  decreto-legge  10 giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30
luglio 1971, n. 491, e' sostituito dal seguente:
    "Per  provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli e'
autorizzata  la spesa di L. 348.650 milioni che sara' stanziata nello
stato  di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione  di  L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni,
L.  16.535  milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000
milioni,  rispettivamente  negli  anni  finanziari  1968, 1969, 1970,
1971,  1972,  1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L.
50.000  milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e
di L. 21.000 milioni nell'anno 1978.
    Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione
della  presente  legge  nell'anno 1975 si provvede con corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero  del  tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro
e'   autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le  occorrenti
variazioni di bilancio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 giugno 1975

                                LEONE

                                                   MORO - BUCALOSSI -
                                                  COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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