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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito
con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, e' sostituito
con il seguente:
"Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato
dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo
34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17
del decreto-legge 10 giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30
luglio 1971, n. 491, e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli e'
autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sara' stanziata nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni,
L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000
milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970,
1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L.
50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e
di L. 21.000 milioni nell'anno 1978.
Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro
e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1975
LEONE
MORO - BUCALOSSI -
COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE