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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le lettere c), d) ed e) dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle
seguenti:
"c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri
enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda
per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei
prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno
coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di
iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle
regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;
e) interviene in Italia e all'estero - e particolarmente
nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei
vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati
internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi
pubblici. A tal fine puo' avvalersi sia della collaborazione dei
consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia
degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle
frodi".