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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e'
incrementato della somma di L. 100 miliardi per essere destinata alla
corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di
finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste
dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed
aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito
centrale.