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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni, operatori di esercizio, precedentemente collocati
nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici
della carriera esecutiva in base all'articolo 1 della legge 14
dicembre 1965, n. 1376, a decorrere dal 1 gennaio 1974 sono promossi,
in soprannumero ad esaurimento, alla qualifica di operatore
superiore, parametro 218.