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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella
seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono
dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non
risultarono eletti al parlamento in alcuna delle legislature
repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1974, una
pensione straordinaria di L. 780.000 annue.
E' altresi' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari
all'importo di due annualita' della pensione straordinaria.