Legge Ordinaria n. 229 del 07/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1975 n. 163)
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  tabella  allegata  alla  presente  legge  sono  elencate  le
qualifiche   di   mestiere   proprie  delle  categorie  degli  operai
specializzati   e   qualificati   dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato. Nulla e' innovato per quanto riguarda gli operai
comuni.
  Gli operai qualificati e specializzati, che rivestono una qualifica
professionale  alla  quale  risultano  apportate  modificazioni  alla
denominazione od alla sua ascrizione in categoria, assumeranno quella
corrispondente,  prevista  nella  nuova  denominazione  della  citata
tabella,   conseguendo   l'inquadramento  nella  relativa  categoria,
qualora  la  qualifica  di mestiere sia prevista esclusivamente nella
categoria superiore a quella posseduta dagli interessati.
  Per   le   qualifiche   di  mestiere  di  nuova  istituzione  sara'
provveduto,  nella  prima  applicazione  della tabella, sulla base di
apposite norme di dettaglio approvate dal consiglio d'amministrazione
per  il  personale  operaio  dei  monopoli  di Stato, da emanarsi con
determinazione  del  direttore  generale dell'Amministrazione stessa,
all'attribuzione di dette nuove qualifiche nei confronti degli operai
che  gia'  esercitano  le  mansioni  relative  ed al conseguente loro
inquadramento nella categoria immediatamente superiore.
  Nel caso in cui l'espletamento di talune di queste ultime mansioni,
per  necessita'  di servizio o per la natura delle mansioni medesime,
siano  stati  adibiti  nell'anno in corso ed in quello precedente, in
via  discontinua  operai diversi, alla scelta di quelli da inquadrare
nella  categoria  superiore  sara'  provveduto  sulla base del numero
delle  giornate  nelle  quali  ciascuno  degli  interessati  e' stato
adibito  all'espletamento di dette mansioni, facendo precedere coloro
che,  alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano
espletate  per  un maggior numero di giornate lavorative nella stessa
sede.   A   questo   fine  verra'  stabilito  per  ciascun  opificio,
stabilimento  o  deposito  il  contingente di operai che, in rapporto
alle  necessita'  delle  lavorazioni,  verra'  ritenuto  congruo  per
assicurare il regolare svolgimento dei servizi.
  Gli inquadramenti alla categoria immediatamente superiore di cui ai
commi  precedenti avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  La  consistenza  organica degli operai specializzati e degli operai
qualificati,  di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962,
n.  143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  1970, n. 1078, e' aumentata di un numero di
posti   corrispondente   al   numero  dei  beneficiari  che  verranno
rispettivamente  inquadrati  nella  categoria  superiore.  L'organico
previsto  dalla  citata tabella O per gli operai comuni e' ridotto di
un  numero di posti pari al doppio del personale che transitera' alle
categorie superiori.
  Gli  aggiornamenti e le modifiche alla tabella dei mestieri saranno
disposti  con  decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su
proposta  del  Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per
la organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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