Legge Ordinaria n. 230 del 07/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1975 n. 163)
Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  di carattere creditizio, nonche' quelle tributarie
tuttora  vigenti, previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972,
n.  464,  possono  essere  applicate,  con  le modalita' previste dal
decreto  ministeriale  28 dicembre 1972 e dalla presente legge, anche
agli  imprenditori che presentino domande per assumere partecipazioni
o  per effettuare apporti finanziari destinati a realizzare piani per
la   riorganizzazione,  ristrutturazione  o  conversione  di  aziende
industriali  che  si  trovino  nelle condizioni di cui all'articolo 2
della  legge  5  novembre 1968, n. 1115, la cui sussistenza sia stata
riconosciuta  con la procedura dell'articolo 3 della legge stessa. Le
provvidenze   medesime  si  applicano  anche  agli  imprenditori  che
provvedono  alla  riorganizzazione,  ristrutturazione,  conversione o
costruzione   di   nuovi   impianti   o   all'ampliamento   dei  loro
stabilimenti,  al  fine  di  assorbire,  in  tutto  od  in  parte, la
manodopera  non  riassorbita  da  imprese  che  si siano trovate o si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre
1968, n. 1115.
  Esse  possono  essere  concesse  anche  per  i  piani presentati od
approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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