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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze di carattere creditizio, nonche' quelle tributarie
tuttora vigenti, previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972,
n. 464, possono essere applicate, con le modalita' previste dal
decreto ministeriale 28 dicembre 1972 e dalla presente legge, anche
agli imprenditori che presentino domande per assumere partecipazioni
o per effettuare apporti finanziari destinati a realizzare piani per
la riorganizzazione, ristrutturazione o conversione di aziende
industriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cui sussistenza sia stata
riconosciuta con la procedura dell'articolo 3 della legge stessa. Le
provvidenze medesime si applicano anche agli imprenditori che
provvedono alla riorganizzazione, ristrutturazione, conversione o
costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento dei loro
stabilimenti, al fine di assorbire, in tutto od in parte, la
manodopera non riassorbita da imprese che si siano trovate o si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre
1968, n. 1115.
Esse possono essere concesse anche per i piani presentati od
approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.