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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto
concerne il personale statale non insegnante delle universita', va
inteso ed applicato come segue:
a) il divieto stabilito nel primo comma si estende anche alle
quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile
1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e
di cui all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
comunque a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle universita'
e degli istituti universitari o di fondi di cui le universita' e gli
istituti medesimi abbiano la disponibilita';
b) il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al
terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle
universita' a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote
relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al
personale non insegnante universitario statale.