Legge Ordinaria n. 294 del 07/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 14 luglio 1975 n. 185)
Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennita' - una tantum - a cittadini italiani divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorita' e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  corresponsione  di  un indennizzo a favore dei
cittadini  italiani  e  degli  enti  e societa' italiane, in possesso
rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalita'
italiana  alle  date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della
presente  legge,  titolari  di  beni, diritti ed interessi distrutti,
espropriati,  requisiti,  danneggiati  o,  comunque, colpiti da altre
misure  analoghe  restrittive  o  limitative di tali beni, diritti ed
interessi,  a  causa  di atti compiuti dalle autorita' o dalle truppe
armate  giapponesi  nei  territori  dell'Estremo Oriente nei quali si
sono  svolte  operazioni  belliche  del  conflitto  cino-giapponese a
partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale.
  Detto   indennizzo   sara'   determinato  a  seguito  di  opportuni
accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello
Stato  a  seconda  della  natura  dei  beni, diritti ed interessi con
riguardo  alle  consistenze di essi al momento del danno ed ai valori
del  1938,  espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al
cambio  di  L.  19,65  per  ogni  dollaro  USA,  moltiplicati  per il
coefficiente di maggiorazione 25.
  Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o societa' italiana
abbia,  prima della firma dell'accordo italo-giapponese del 18 luglio
1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione nei
confronti  dello stato giapponese, di una somma per danni per uno dei
titoli  di cui al primo comma del presente articolo, l'indennizzo non
potra'  essere  inferiore  alla  somma attribuita con detta sentenza,
anche  se  essa  sia  stata successivamente gravata da opposizione di
terzo da parte dello Stato italiano.
  L'indennizzo sara' concesso con decreto del Ministro per il tesoro,
sentita  la  commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3
della  legge 29 ottobre 1954 n. 1050, e sara' pagato con le modalita'
e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge
n. 1050.
 

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