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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, e' sostituito dal
seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'importo annuo della pensione,
determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso
puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata
nell'articolo stesso ne' inferiore, sia per le pensioni dirette sia
per le pensioni indirette e di riversibilita', alla misura del
trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti alla data del 1 gennaio 1975.
La pensione annua e' divisa in 13 quote di cui una sara'
corrisposta in occasione delle festivita' natalizie".