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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150,
recante provvidenze scolastiche a favore di insegnanti e alunni
provenienti dall'Eritrea, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I cittadini italiani che abbiano prestato servizio quali
supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno
scolastico 1974-75 o negli anni precedenti, ovvero che abbiano
prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego
con lo Stato italiano, purche' in possesso del titolo di studio
prescritto, possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie
provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle
speciali riserve previste per la categoria di profugo dalla legge 19
ottobre 1970, n. 744".
All'articolo 3, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli alunni che in sede di scrutinio finale siano stati ammessi a
riparare una o piu' materie possono iscriversi alla corrispondente
classe successiva previo superamento di un esame colloquio le cui
modalita' sono fissate dal consiglio di interclasse o dal collegio
degli insegnanti della scuola alla quale gli alunni intendono
iscriversi".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1975
LEONE
MORO - RUMOR -
COLOMBO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE