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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per integrare le disponibilita' del "Fondo autonomo" di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, istituito per
la somministrazione dei fondi necessari al pagamento degli indennizzi
derivanti dall'applicazione della precitata legge, e' autorizzata la
spesa di lire 50 miliardi, che sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire
20 miliardi nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975. In
favore del "fondo" e' autorizzato, altresi', l'ulteriore apporto di
lire 50 miliardi, che sara' conferito in una o piu' quote da
stabilirsi, a partire dall'anno 1976, con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato.
All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 20
miliardi con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire
30 miliardi con riduzione del capitolo 7751 del predetto stato di
previsione relativo all'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.