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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del
regolamento delle Comunita' economiche europee del 25 marzo 1969, n.
543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri
dell'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per
i quali la durata del riposo giornaliero abbia subito una riduzione,
in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e
2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo.
Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve
essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a
quella in cui si e' verificata la deroga.
E' consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo
giornaliero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 1975
LEONE
MORO - TOROS - MARTINELLI
- BUCALOSSI
Visto, il Guardasigilli: REALE