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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel
territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di
utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma
dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
debitamente aggiornato.
La regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente
comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti
previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformita' delle
disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della
legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo
Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali e' previsto il
passaggio degli impianti in proprieta' dell'Enel, alla scadenza delle
concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del
combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25
del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la regione provvede a
rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare
lo esercizio delle derivazioni.