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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni zootecnica e di
garantire adeguati livelli di reddito alle aziende, agricole singole
e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di
provenienza bovina, di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso
destinato e' determinato secondo i criteri previsti dalla presente
legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la
programmazione nazionale e regionale.