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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956,
n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato
dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini
aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di
produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati
in bottiglie di capacita':
1) di due litri;
2) di un litro;
3) di tre quarti di litro;
4) di mezzo litro;
5) non superiore a un decilitro.
Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacita' di cui ai
punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui
al successivo punto 5) e' consentita una tolleranza del 6 per cento
in piu' o in meno".