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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attribuzioni del personale della carriera direttiva
Il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie
con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o
equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e
dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
In conformita' dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale
predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il
proprio ufficio, ne controlla la regolarita' formale e li conserva in
deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla
loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicita' degli
atti; cura l'attivita' di informazione processuale; vigila
sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie
funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.
Per esigenze di servizio il personale con qualifica di direttore di
sezione puo' essere preposto alla direzione degli uffici di
cancelleria e segreteria la cui pianta organica preveda non piu' di
tre funzionari direttivi.
Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di
mancanza o di assenza del personale di concetto il personale
direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a
quando non possa provvedersi diversamente.