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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali e' eletto
dagli iscritti alla Cassa stessa.
L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste
rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non
meno di mille iscritti e non piu' di seimila, delimitati con il
regolamento di esecuzione della presente legge, che sara' emanato con
decreto del Ministro per la grazia e giustizia entro un anno
dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio
nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.
I collegi elettorali possono comprendere uno o piu' distretti di
corte d'appello. Ad essi e' assegnato un numero di delegati pari ad
uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.
Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a
quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto
dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72
del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi
elettorali composti dalla aggregazione di piu' distretti di corte
d'appello ed ai quali non e' assegnato un unico delegato le liste
debbono essere rappresentative dei vari distretti.
L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite
in ogni sede di tribunale. Puo' essere consentito il voto per
corrispondenza.
Il regolamento prevede le modalita' per la convocazione delle
assemblee e la proclamazione degli eletti.
Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge
dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.