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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n.
426, e' aggiunto il seguente:
"Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per edilizia;
legnami.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed
esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di
prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da
quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice
attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei
locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In
tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono
possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o private qualora
trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in
quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne
visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso
mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione
interna non accessibili al pubblico".