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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
n. 1523, e' sostituito dal seguente:
"Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore
a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive
d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal
consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi
provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.
I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire
nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a
500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione
della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che puo'
essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi,
quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura
e complessita' dei progetti medesimi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1975
LEONE
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE