Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito
dal seguente:
"Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i
coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi
procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti
siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal
cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli
uffici personale privato".