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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e
nelle scuole italiane all'estero di cui a1 testo unico 12 febbraio
1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3
marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile ed
opportuno destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai
sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni della presente legge.
Detti incarichi sono attribuiti per posti di insegnamento che
comportano un orario settimanale d'insegnamento 36 ore per le scuole
materne, di 24 ore per le istituzioni di istruzione primaria e, per
quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, per un numero di ore
settimanali da fissarsi a cura dell'autorita' scolastica competente
per territorio. Non possono, comunque, essere conferiti incarichi che
comportano un orario settimanale di insegnamento inferiore ad un
terzo di quello suindicato per le istituzioni di istruzione
secondaria e per quelle di cui alla legge n. 153 a livello
secondario, e alla meta' per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971,
n. 153, a livello elementare.
Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente primo comma
comportano l'integrale osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo
di servizio stabilito per il corrispondente personale di ruolo
destinato alle istituzioni previste dal citato primo comma, compreso
lo svolgimento di attivita' integrative delle prestazioni didattiche.