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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli scopi di cui al titolo II della legge 28 luglio 1967, n.
641, e successive integrazioni e modificazioni, nello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per
l'anno 1975 e' iscritto lo stanziamento di lire 50 miliardi.
Tale stanziamento e' ripartito tra le Universita' e le singole
istituzioni universitarie con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione.