Legge Ordinaria n. 328 del 22/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1975 n. 207)
Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  scopi  di cui al titolo II della legge 28 luglio 1967, n.
641,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  nello  stato di
previsione  della  spesa  del Ministero della pubblica istruzione per
l'anno 1975 e' iscritto lo stanziamento di lire 50 miliardi.
  Tale  stanziamento  e'  ripartito  tra  le Universita' e le singole
istituzioni  universitarie  con  decreto del Ministro per la pubblica
istruzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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