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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972 n.
920, in attesa della realizzazione della sede definitiva
dell'Istituto universitario europeo, puo' riguardare anche la
sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto
Istituto.
La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria puo' riferirsi
a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori
murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a
carattere sportivo, ricreativo e residenziale.