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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Trattamento e rieducazione
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanita' e
deve assicurare il rispetto della dignita' della persona.
Il trattamento e' improntato ad assoluta imparzialita', senza
discriminazioni in ordine a nazionalita', razza e condizioni
economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina.
Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le
esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili
a fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro
nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato
al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla
condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato
un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con
l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il
trattamento e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in
rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.