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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nel territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina ai
concessionari di beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per
uso di civile abitazione, manufatti di qualsiasi genere o bonifiche
di considerevole entita', anche in violazione delle limitazioni
contenute nel provvedimento di concessione, e' consentito l'acquisto
dei beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo
valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi
migliorativi eseguiti a loro cura e spese, previo accertamento
dell'ufficio tecnico erariale.
Tale facolta' e' estesa anche ai concessionari che abbiano
costruito manufatti di qualsiasi genere o eseguito migliorie da oltre
cinque anni, nei casi in cui i terreni occupati risultino delineati e
protetti da muri di contenimento o da argini idonei a tutelare la
consistenza superficiaria da eventuali frane e smottamenti.
Le norme di cui sopra si applicano anche alle procedure di
sdemanializzazione in corso per le quali si sia gia' proceduto, da
parte della pubblica amministrazione, all'assunzione in consistenza
dei fabbricati costruiti in terreni demaniali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1975
LEONE
MORO - VISENTINI
Visto, il
Guardasigilli: REALE