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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo
1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n.
1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1975
LEONE
MORO - TOROS
Visto, il
Guardasigilli: REALE