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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255,
recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani,
in corso alla data del 30 giugno 1975, sono prorogati fino alla data
del 30 giugno 1976, ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad
uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1976. Per gli
immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica
limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori
che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per
l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4
milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito
complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133,
135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
I limiti di reddito si intendono riferiti alla somma dei redditi
iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973,
imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che hanno
residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
La proroga non si applica quando l'inquilino non sia cittadino
italiano e non abbia avuto la residenza in Italia continuatamente nel
periodo della locazione, o vi abbia soggiornato per turismo.
La proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero
soggiorni in Italia per ragioni di lavoro dipendente e con reddito
annuo inferiore a 4 milioni nonche' per ragioni di studio con
iscrizione regolare a corsi scolastici".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 1-bis.
"A decorrere dal 1 luglio 1975, i canoni delle locazioni di
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente
soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere
cosi' aumentati:
1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti
stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;
2) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti
stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953;
3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti
stipulati tra il 1 gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.
Gli aumenti previsti nel precedente comma, si effettuano nei casi
di cui ai numeri 1) e 2), sul canone quale determinato ai sensi del
secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n.
351, con gli aumenti nello stesso previsti, e nel caso di cui al n.
3), sul canone corrisposto dal conduttore alla data del 7 novembre
1963.
Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire prova del
canone legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente,
sul quale l'aumento stesso dovra' essere applicato.
L'aumento non puo' essere richiesto nel caso in cui il conduttore
sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno
1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire,
o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di
pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138
del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645".
Art. 1-ter.
"Per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, in corso alla data del 30 giugno 1975, stipulati
successivamente al 1 dicembre 1969, fatta eccezione di quelli di cui
al comma successivo, rimangono ferme le disposizioni contenute nel
primo comma dell'articolo 1-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351.
Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati
per la prima volta tra il 1 gennaio 1971 e il 30 giugno 1974,
l'ammontare del canone non puo' superare quello corrispondente al
canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro
conduttore.
Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati
per la prima volta dopo il 30 giugno 1974 e sottoposti alla proroga
ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del canone, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' ridotto, su richiesta
del conduttore, del 10 per cento rispetto al canone iniziale della
locazione, anche se stipulata con altro conduttore.
I canoni delle locazioni in corso alla data del 30 giugno 1975
relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, non
soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1, possono essere
aumentati alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo
venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5
per cento del canone, determinato a norma dei commi precedenti in
quanto applicabili. Tale disposizione si applica esclusivamente ai
contratti la cui scadenza e' stabilita entro e non oltre la data del
30 giugno 1976".
Art. 1-quater.
"Per la durata della proroga di cui agli articoli precedenti e'
sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili
locati.
La sospensione non si applica:
1) ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del
conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione
dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e
settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
2) a quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del
locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto
locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito,
ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;
3) a quelli fondati sulla disponibilita' da parte del conduttore
di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello
stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;
4) a quelli fondati, se l'immobile e' destinato ad uso diverso da
quello di abitazione, sulla cessazione dell'attivita' alla quale esso
serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di
abitazione propria;
5) a quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione
per gravi inadempienze contrattuali del conduttore, e in ogni caso
per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo
svolgimento di attivita' penalmente illecite;
6) a quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2, della
legge 23 maggio 1950, n. 253.
La sospensione si applica solo per mesi quattro dalla entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ai
provvedimenti fondati sulla inesistenza del diritto di proroga".
Art. 1-quinquies.
"Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253,
e' sostituito dai seguenti:
"La domanda giudiziaria per far cessare la proroga nel caso
previsto dal n. 1) del precedente articolo 4 non e' proponibile da
chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finche' non siano
decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto.
Il termine e' ridotto a sei mesi se il locatore alla data della
presente legge trae il suo reddito oltreche' dall'immobile locato
esclusivamente da pensione inferiore a L. 2 milioni annue, o se nei
suoi confronti e' in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a
morosita', non suscettibile di sospensione. Il termine e' altresi'
ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessita' riguarda
sinistrati, profughi e cittadini emigrati in paesi stranieri in
qualita' di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi
fatto ritorno successivamente al 1 gennaio 1975. Il locatore dovra'
dichiarare al magistrato, se egli o il coniuge o le persone la cui
necessita' egli abbia dedotto, siano proprietari o dispongano di
altri alloggi: e dovra' in tal caso dimostrare che la necessita' non
puo' essere convenientemente soddisfatta altrimenti".
Art. 1-sexies.
"La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui
all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogata al
31 dicembre 1976".
Art. 1-septies.
"Sino alle date di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi,
salvo quanto previsto negli articoli precedenti, le disposizioni del
decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12
agosto 1974, n. 351, nonche' le altre disposizioni speciali vigenti
in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1975
LEONE
MORO - REALE -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE