Legge Ordinaria n. 363 del 31/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1975 n. 216)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255,
recante   provvedimenti   urgenti  sulla  proroga  dei  contratti  di
locazione  e  di  sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "I  contratti  di locazione e di sublocazione di immobili urbani,
in  corso alla data del 30 giugno 1975, sono prorogati fino alla data
del  30 giugno 1976, ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad
uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1976. Per gli
immobili   adibiti  ad  uso  di  abitazione  la  proroga  si  applica
limitatamente  ai  contratti stipulati con conduttori o subconduttori
che  siano  iscritti  a  ruolo ai fini dell'imposta complementare per
l'anno  1973  per  un  reddito  complessivo  netto  non superiore a 4
milioni  di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito
complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133,
135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
    I  limiti di reddito si intendono riferiti alla somma dei redditi
iscritti  a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973,
imputati  al  locatario  e  a  tutti  i soggetti di imposta che hanno
residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
    La  proroga  non  si applica quando l'inquilino non sia cittadino
italiano e non abbia avuto la residenza in Italia continuatamente nel
periodo della locazione, o vi abbia soggiornato per turismo.
    La  proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero
soggiorni  in  Italia  per ragioni di lavoro dipendente e con reddito
annuo  inferiore  a  4  milioni  nonche'  per  ragioni  di studio con
iscrizione regolare a corsi scolastici".
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:
                             Art. 1-bis.

  "A  decorrere  dal  1  luglio  1975,  i  canoni  delle locazioni di
immobili  urbani  adibiti  ad  uso  di  abitazione  ininterrottamente
soggette  a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere
cosi' aumentati:
    1)  in  misura  non  superiore  al  25  per cento per i contratti
stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;
    2)  in  misura  non  superiore  al  15  per cento per i contratti
stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953;
    3)  in  misura  non  superiore  al  10  per cento per i contratti
stipulati tra il 1 gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.
  Gli  aumenti  previsti nel precedente comma, si effettuano nei casi
di  cui  ai numeri 1) e 2), sul canone quale determinato ai sensi del
secondo  e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n.
351,  con  gli aumenti nello stesso previsti, e nel caso di cui al n.
3),  sul  canone  corrisposto dal conduttore alla data del 7 novembre
1963.
  Il  locatore,  per  richiedere  l'aumento,  deve  fornire prova del
canone legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente,
sul quale l'aumento stesso dovra' essere applicato.
  L'aumento  non  puo' essere richiesto nel caso in cui il conduttore
sia  iscritto  a  ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno
1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire,
o  comunque  abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di
pari  misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138
del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645".
                             Art. 1-ter.

  "Per  i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione,  in  corso  alla  data  del  30  giugno  1975,  stipulati
successivamente  al 1 dicembre 1969, fatta eccezione di quelli di cui
al  comma  successivo,  rimangono ferme le disposizioni contenute nel
primo comma dell'articolo 1-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351.
  Nel  caso  di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati
per  la  prima  volta  tra  il  1  gennaio  1971 e il 30 giugno 1974,
l'ammontare  del  canone  non  puo' superare quello corrispondente al
canone  iniziale  della  locazione,  anche  se  stipulata  con  altro
conduttore.
  Nel  caso  di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati
per  la  prima volta dopo il 30 giugno 1974 e sottoposti alla proroga
ai  sensi  dell'articolo  1,  l'ammontare del canone, a decorrere dal
primo  giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, e' ridotto, su richiesta
del  conduttore,  del  10 per cento rispetto al canone iniziale della
locazione, anche se stipulata con altro conduttore.
  I  canoni  delle  locazioni  in  corso alla data del 30 giugno 1975
relativi  ad  immobili  urbani  adibiti  ad  uso  di  abitazione, non
soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1, possono essere
aumentati  alla  scadenza  del  contratto,  anche quando quest'ultimo
venga  rinnovato  con  altro conduttore, in misura non superiore al 5
per  cento  del  canone,  determinato a norma dei commi precedenti in
quanto  applicabili.  Tale  disposizione si applica esclusivamente ai
contratti  la cui scadenza e' stabilita entro e non oltre la data del
30 giugno 1976".
                           Art. 1-quater.

  "Per  la  durata  della  proroga di cui agli articoli precedenti e'
sospesa  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di rilascio degli immobili
locati.
  La sospensione non si applica:
    1)  ai  provvedimenti  di  rilascio  fondati  sulla morosita' del
conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione
dei  provvedimenti  disposti  dal  giudice ai sensi dei commi sesto e
settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
    2)  a quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del
locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto
locatizio,  di  destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito,
ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;
    3)  a quelli fondati sulla disponibilita' da parte del conduttore
di  altra  abitazione  idonea  alle  proprie esigenze familiari nello
stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;
    4) a quelli fondati, se l'immobile e' destinato ad uso diverso da
quello di abitazione, sulla cessazione dell'attivita' alla quale esso
serviva,  salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di
abitazione propria;
    5)  a quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione
per  gravi  inadempienze  contrattuali del conduttore, e in ogni caso
per  essersi  il  conduttore  stesso  servito  dell'immobile  per  lo
svolgimento di attivita' penalmente illecite;
    6) a quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2, della
legge 23 maggio 1950, n. 253.
  La  sospensione  si  applica solo per mesi quattro dalla entrata in
vigore   della   legge   di   conversione  del  presente  decreto  ai
provvedimenti fondati sulla inesistenza del diritto di proroga".
                          Art. 1-quinquies.

  "Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253,
e' sostituito dai seguenti:
    "La  domanda  giudiziaria  per  far  cessare  la proroga nel caso
previsto  dal  n.  1) del precedente articolo 4 non e' proponibile da
chi  ha  acquistato  l'immobile  per atto tra vivi, finche' non siano
decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto.
  Il  termine  e'  ridotto  a sei mesi se il locatore alla data della
presente  legge  trae  il  suo reddito oltreche' dall'immobile locato
esclusivamente  da  pensione inferiore a L. 2 milioni annue, o se nei
suoi  confronti e' in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a
morosita',  non  suscettibile  di sospensione. Il termine e' altresi'
ridotto  a sei mesi se la urgente e improrogabile necessita' riguarda
sinistrati,  profughi  e  cittadini  emigrati  in  paesi stranieri in
qualita'  di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi
fatto  ritorno  successivamente al 1 gennaio 1975. Il locatore dovra'
dichiarare  al  magistrato,  se egli o il coniuge o le persone la cui
necessita'  egli  abbia  dedotto,  siano  proprietari o dispongano di
altri  alloggi: e dovra' in tal caso dimostrare che la necessita' non
puo' essere convenientemente soddisfatta altrimenti".
                           Art. 1-sexies.

  "La  scadenza  del  vincolo  di  destinazione  alberghiera  di  cui
all'articolo  2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogata al
31 dicembre 1976".
                           Art. 1-septies.

  "Sino  alle  date  di  cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi,
salvo  quanto previsto negli articoli precedenti, le disposizioni del
decreto-legge  19  giugno  1974,  n.  236,  convertito nella legge 12
agosto  1974,  n. 351, nonche' le altre disposizioni speciali vigenti
in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1975

                                LEONE

                                                       MORO - REALE -
                                                         DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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