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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui
all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337,
destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti
dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e' elevato a lire
300 milioni.