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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La normativa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n.
313, si applica anche ai dipendenti da ditte ed ai soci e dipendenti
delle cooperative assuntrici o comunque fornitrici di servizi di
manodopera di scritturazione a mano ed a macchina e di lavoro
impiegatizio di natura tecnica presso enti e stabilimenti della
Difesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1975
LEONE
MORO - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE