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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica
sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno
partecipa quale componente di diritto, in aggiunta ai direttori
generali previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 146
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, il vice capo della polizia cui sono attribuite
le funzioni vicarie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo
comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato
dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, debbono appartenere ai ruoli dei
funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile e sono
eletti direttamente da tutto il personale interessato.
Con la stessa procedura e contestualmente, vengono eletti i
supplenti.
Le modalita' dell'elezione, che dovranno in ogni caso garantire la
presenza di un rappresentante della polizia femminile, saranno
stabilite con decreto del Ministro per l'interno da emanarsi entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.