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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE)
n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta
dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano
rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento
(CEE) numero 171/71 del 26 gennaio 1971:
a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque
marittime, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito
il parere della commissione consultiva centrale per la pesca
marittima di cui allo articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963;
b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque
interne che operano in una o piu' regioni, con decreto del presidente
della regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari
sara' convalidato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste;
c) per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in
acque interne, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste.